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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I sanitari titolari di posti di ruolo presso Amministrazioni
comunali, consorziali e provinciali sono ammessi, in esenzione dal
limite di eta', a partecipare ai concorsi disciplinati del
regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA