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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La disposizione dell'art. 2, primo comma, della legge 24 dicembre
1949, n. 993, che autorizza il Governo a sospendere i dazi della
vigente tariffa doganale o ad applicarli in misura ridotta, e'
prorogata a tutto il 31 dicembre 1958 per i fini previsti
nell'articolo medesimo.
Il Governo e' inoltre autorizzato, fino alla stessa data, ad
apportare alle disposizioni preliminari, alle voci ed alle note della
vigente tariffa le aggiunte, le modificazioni e le soppressioni che
si rendessero necessarie:
a) per agevolarne l'inquadramento nella nomenclatura prevista
dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;
b) per rendere definitive norme temporanee emanate per la prima
applicazione della nuova tariffa;
c) per una migliore formulazione tecnica del loro testo, per la
loro armonizzazione con le disposizioni concernenti tributi
applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine,
nonche' per il loro adeguamento con gli accordi internazionali e con
le esigenze dei traffici commerciali.
Le modificazioni, le aggiunte e le soppressioni di cui al
precedente comma non potranno determinare l'applicazione di dazi piu'
elevati di quelli previsti dalla tariffa generale per le merci
comprese nelle voci o considerate nelle disposizioni o nelle note che
ne saranno oggetto.