Legge Ordinaria n. 680 del 02/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1957)
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato fino al 31 dicembre 1958 il termine stabilito, con la
legge  31  luglio  1956,  n.  1037,  per  il  versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati,  da  parte dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto alle disposizioni contenute
nell'art. 4 del decreto medesimo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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