Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'art. 171 del Codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i
seguenti commi:
"Nelle concessioni a privati di stazioni radioelettriche per la
realizzazione di ponti radio, i relativi canoni sono determinati
nell'atto di concessione tenendo conto dei seguenti elementi:
1) lunghezza complessiva del collegamento, ottenuta sommando la
lunghezza delle singole tratte comprese tra le varie stazioni
terminali e ripetitrici;
2) numero delle stazioni terminali e ripetitrici;
3) numero dei canali telefonici e telegrafici previsti;
4) numero delle frequenze assegnate;
5) tipo di collegamento (telegrafico, telefonico, simplex,
duplex, circolare, ecc.);
6) esistenza o meno, nelle localita' da collegare, di servizio
telefonico pubblico;
7) volume presunto del traffico in rapporto allo scopo e
all'importanza del collegamento;
8) ammortamento e manutenzione dell'impianto e spesa d'esercizio.
"I canoni non potranno comunque superare l'importo annuo presunto
corrispondente in unita' telefoniche.
"I canoni predetti debbono essere ridotti del 25 per cento per i
ponti radio a sussidio di attivita' nelle quali l'interesse pubblico
richiesto dal successivo art. 251 sia attinente in modo particolare
alla sicurezza delle persone.
"Qualora i ponti radio non siano destinati alla comunicazione della
parola, scritta o parlata, ma esclusivamente alla trasmissione
automatica di segnali riferenti ad eventi naturali o fasi di
lavorazione o all'azionamento di macchine attinenti l'attivita' del
concessionario, il canone e' determinato in conformita' dell'art. 7
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio
1947, n. 642".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 luglio 1957
GRONCHI
ZOLI - MATTARELLA -
MEDICI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA