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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino a quando non sia stata espletata la prima sessione degli esami
di abilitazione prevista dalla legge 15 dicembre 1955, n. 1440, sono
prorogate le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della
citata legge sui concorsi per titoli ed esami a cattedre negli
istituti statali di istruzione media, classica, scientifica,
magistrale e tecnica e nelle scuole secondarie di avviamento
professionale, abbinati agli esami di Stato per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento.