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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Presso le Facolta' di lettere e filosofia puo' essere istituito il
corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, distinto
in due indirizzi: "Europeo" ed "Orientale".
Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea,
la durata e l'ordinamento del corso medesimo, sono stabiliti dalla
tabella annessa alla presente legge.
Nel diploma di laurea dovra' farsi esplicita menzione della lingua
e letteratura a cui il laureato si e' specialmente dedicato.