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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 per provvedere alla
concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento
della spesa occorrente per la costruzione, il completamento, la
sistemazione e l'ampliamento delle cliniche universitarie e degli
ospedali clinicizzati ai sensi degli articoli 27 e seguenti del testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Al finanziamento delle opere di cui al precedente comma si provvede
attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli Enti
interessati.
Detti Enti, per fronteggiare le quote a loro carico, possono
provvedere alla stipulazione di mutui; l'ammortamento, per capitale
ed interessi, e' a carico degli Enti stessi.