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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione
media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento
professionale in possesso di un titolo di abilitazione
all'insegnamento, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1955-56,
un incarico ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 160, o che,
comunque, in detto anno abbiano prestato sette mesi di servizio o che
abbiano insegnato per un biennio nel triennio scolastico 1954-55,
1955-56, 1956-57, conseguono la stabilita' nell'insegnamento stesso
ove abbiano riportato, in detti anni, una qualifica non inferiore a
"valente". Per gli insegnanti che abbiano conseguito l'abilitazione
nell'ultimo concorso e' sufficiente aver prestato servizio, con una
qualifica non inferiore a "valente", nell'anno scolastico 1956-57.
Conseguiranno parimenti la stabilita' gli insegnanti non di ruolo
nei predetti istituti e scuole, che si trovino nelle condizioni di
cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e abbiano
prestato servizio ai sensi del precedente comma, ove ottengano una
abilitazione nella prima applicazione della legge stessa e occupino,
al momento del conseguimento dell'abilitazione, un posto di incarico
o di insegnamento della durata prevista al primo comma.