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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti statali ai quali, per effetto della prima
applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1 luglio
1956 uno stipendio o paga, o retribuzione inferiore a quello che
sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a, tale
qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, e' attribuito
quest'ultimo stipendio o paga o retribuzione con decorrenza dal 1
dicembre 1956.
Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma
precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato ai 1
luglio 1956 se il dipendente statale non avesse avuto alcuna
promozione fin dalla sua ammissione in carriera, viene attribuito,
dal 1 dicembre 1956, lo stipendio o paga o retribuzione della
qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che
sarebbe stato conseguito alla stessa data del 1 luglio 1956 nella
qualifica iniziale.
Ai salariati di ruolo che, anteriormente al 1 luglio 1956, siano
passati da una categoria di permanenti ad altra superiore ed al
gruppo dei capi operai ed ai quali, per effetto della prima
applicazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1
luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se
fossero rimasti nella categoria inferiore, e' attribuita, nella
categoria o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1 dicembre 1956,
la paga di importo immediatamente superiore a quella che avrebbero
conseguito, alla data del 1 luglio 1956, se non fossero passati alla
categoria superiore ed al gruppo dei capi operai.
Per gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali
nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, e' stato attribuito uno stipendio inferiore a
quello che avrebbero percepito se fossero stati promossi ufficiali
soltanto a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal
1 dicembre 1956, ad una nuova determinazione dello stipendio
considerando come se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1
luglio 1956.
Nei confronti del personale cui si applica il presente articolo,
l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1 luglio
1956.