Legge Ordinaria n. 751 del 08/08/1957 (Pubblicata nella G.U. del 30 agosto 1957)
Regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   dipendenti   statali   ai   quali,  per  effetto  della  prima
applicazione  dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, competa nella qualifica rivestita al 1 luglio
1956  uno  stipendio  o  paga,  o retribuzione inferiore a quello che
sarebbe   loro  spettato  qualora  fossero  stati  promossi  a,  tale
qualifica  soltanto  a  decorrere  dal  2  luglio 1956, e' attribuito
quest'ultimo  stipendio  o  paga  o retribuzione con decorrenza dal 1
dicembre 1956.
  Qualora lo stipendio o paga o retribuzione, dovuto in base al comma
precedente  risultasse  inferiore  a quello che sarebbe spettato ai 1
luglio  1956  se  il  dipendente  statale  non  avesse  avuto  alcuna
promozione  fin  dalla  sua ammissione in carriera, viene attribuito,
dal  1  dicembre  1956,  lo  stipendio  o  paga  o retribuzione della
qualifica  rivestita  uguale  o immediatamente superiore a quello che
sarebbe  stato  conseguito  alla  stessa data del 1 luglio 1956 nella
qualifica iniziale.
  Ai  salariati  di  ruolo che, anteriormente al 1 luglio 1956, siano
passati  da  una  categoria  di  permanenti  ad altra superiore ed al
gruppo  dei  capi  operai  ed  ai  quali,  per  effetto  della  prima
applicazione  dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
11  gennaio  1956,  n.  19,  competa,  nella posizione rivestita al 1
luglio 1956, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se
fossero  rimasti  nella  categoria  inferiore,  e'  attribuita, nella
categoria  o gruppo di appartenenza, a decorrere dal 1 dicembre 1956,
la  paga  di  importo immediatamente superiore a quella che avrebbero
conseguito,  alla data del 1 luglio 1956, se non fossero passati alla
categoria superiore ed al gruppo dei capi operai.
  Per  gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, ai quali
nella  prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
11 gennaio 1956, n. 19, e' stato attribuito uno stipendio inferiore a
quello  che  avrebbero  percepito se fossero stati promossi ufficiali
soltanto  a decorrere dal 2 luglio 1956, si fa luogo, con effetto dal
1   dicembre  1956,  ad  una  nuova  determinazione  dello  stipendio
considerando  come  se la promozione fosse stata conseguita dopo il 1
luglio 1956.
  Nei  confronti  del  personale cui si applica il presente articolo,
l'anzianita' per i successivi aumenti biennali decorrere dal 1 luglio
1956.
 

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