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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1957, n. 475,
concernente l'abolizione del rimborso del maggior onere derivante
alla importazione dei prodotti petroliferi dalla particolare
situazione del mercato internazionale, con le seguenti modificazioni:
All'art. 5, le parole: "I prezzi di vendita" sono sostituite dalle
parole: "I prezzi ufficiali di vendita".
L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
"In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 1, e' ammesso a
rimborso il maggior onere relativo al nolo degli olii minerali greggi
naturali di petrolio importati e nazionalizzati dopo il 30 giugno
1957 e comunque non oltre il 28 febbraio 1958, purche' derivi da
contratti di noleggio la cui stipulazione, risultante da data certa,
sia avvenuta nel periodo intercorso tra il 1 novembre 1956 ed il 31
gennaio 1957 e sia stata gia' comunicata al Comitato
interministeriale prezzi o ai Ministeri competenti alla data di
pubblicazione del decreto 3 luglio 1957, n. 475.
Le relative istanze devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data di nazionalizzazione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - GAVA - GONELLA -
ANDREOTTI - MEDICI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA