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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo ordinario annuo a favore dell'Istituto per l'Oriente
(I.P.O.), fissato in lire 20 milioni con legge 16 aprile 1953, n.
329, e' elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio
finanziario 1957-58.