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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al
Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255
del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n.
2584, sono soppressi.