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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Dopo il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e' aggiunto il seguente comma:
"I salariati statali in attivita' di servizio che al 30 aprile 1952
si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di
invalidita' e vecchiaia, fatta eccezione soltanto del requisito
dell'eta', avranno diritto, allorche' saranno in possesso anche di
questo ultimo requisito, alla pensione stessa per la parte
assicurativa gia' costituita alla predetta data del 30 aprile 1952,
ferma restando l'applicazione del precedente secondo comma a partire
dalla cessazione dal servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 agosto 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA