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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo quanto disposto nei commi e negli articoli successivi, al
personale dipendente dai Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni sono applicabili le indennita' di missione e di
trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello
Stato.
Al personale che esegue incarichi ispettivi in localita' distanti
oltre tre chilometri dall'ufficio sede normale di servizio, situato
in comuni con popolazione non superiore a 200.000 abitanti, ovvero
oltre cinque chilometri se l'ufficio e' ubicato nei Comuni con
popolazione superiore, ove la durata dell'incarico sia superiore a 5
ore, e' corrisposta, in aggiunta al rimborso delle spese di trasporto
con mezzi regolamentari e alle indennita' previste dall'art. 10 della
legge 29 giugno 1951, n. 489, una indennita' forfetaria commisurata
ad un quinto dell'indennita' di missione spettante per un giorno.
Non puo' essere corrisposta piu' di una indennita' per lo stesso
giorno, anche se vengono effettuati piu' incarichi.
Qualora la distanza comporti un trattamento di missione che risulti
inferiore alla indennita' forfetaria di cui al precedente comma
secondo, e' corrisposta quest'ultima indennita'.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi secondo, terzo e quarto
sono applicabili anche nei riguardi del personale che debba eseguire,
in casi eccezionali, incarichi di particolare importanza qualora si
verifichino le stesse condizioni previste nei commi stessi.
Al personale non di ruolo spettano le indennita' stabilite per il
grado iniziale del ruolo corrispondente alla categoria di
appartenenza.