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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio
finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso
Ministero, di caserme per le forze di polizia nelle localita' che
saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e
dei lavori pubblici.