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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato la concessione a favore del Comitato internazionale
della Croce Rossa di un contributo annuo di lire 8.600.000 a partire
dall'esercizio finanziario 1957-58 da iscriversi nello stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.