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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga al disposto dell'art. 39 della legge 26 febbraio 1952, n.
67, possono essere assunti, con le modalita' di cui alla, legge
stessa salariati non di ruolo nelle categorie l, 2ª e 6ª in
sostituzione dei salariati di ruolo e non di ruolo dipendenti dalle
Amministrazioni militari cessati dal servizio, durante l'esercizio
finanziario precedente, per qualsiasi causa, escluso l'esodo di cui
alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successiva proroga.