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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a
stabilire, con decreto da emanarsi entro venti giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, le Province per le quali, essendosi
verificate in tutto o in parte del loro territorio eccezionali
avversita' atmosferiche o calamita' naturali per l'annata agraria
1956-57, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'art. 2 della
legge 18 agosto 1948, n. 1140, debbono determinare riduzioni dei
canoni di affitto di fondi rustici, nella misura percentuale dal 20
al 40 per cento, per ciascuna zona agricola danneggiata a seconda dei
danni subiti.
Le Commissioni tecniche provinciali dovranno emettere le loro
determinazioni entro due mesi dall'entrata in vigore della presente
legge.