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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190,
e' sostituito dal seguente:
"L'Ente ha il fine di assistere: gli insegnanti elementari di
ruolo, i direttori didattici, gli ispettori scolastici in attivita'
di servizio e in pensione e i loro familiari; gli orfani minorenni
dell'iscritto o del coniuge dell'iscritto e le vedove non rimaritate
degli insegnanti elementari di ruolo, dei direttori didattici e degli
ispettori scolastici in attivita' di servizio e in pensione.
E' parimenti scopo dell'Ente l'assistenza in favore del sottonotato
personale in quanto esso chieda ed ottenga l'iscrizione ai sensi
dell'ultimo comma del successivo art. 4:
a) insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato e
loro familiari;
b) insegnanti in servizio delle scuole elementari parificate e
loro familiari;
c) insegnanti e direttrici in servizio delle scuole materne
mantenute dai Comuni e da enti morali e loro familiari.
Per familiari assistibili si intendono:
1) il coniuge convivente e a carico dell'iscritto. Il marito
dell'iscritta ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso
risulti permanentemente inabile al lavoro e a totale carico
dell'iscritta stessa;
2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi,
legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli
affiliati, gli esposti regolarmente affidati, di eta' inferiore ai 21
anni o di eta' superiore quando siano anche permanentemente inabili
al lavoro;
3) i genitori riconosciuti a carico;
4) le sorelle e i fratelli maggiorenni permanentemente inabili al
lavoro conviventi a carico dello iscritto".