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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640,
recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, e'
sostituito dal seguente:
"Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 e' autorizzata la
spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di
lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-1954, di lire 10 miliardi per
l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di
lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per
l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di
lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61".