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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli
interessi dei mutui previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 24
febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dall'art. 3
della legge 1 febbraio 1956, n. 53, e' autorizzato il limite di
impegno di 300 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1937-1938
e di 200 milioni per ciascuno dei due esercizi finanziari
successivi.
La somma occorrente per il pagamento dei concorsi previsti dal
comma precedente sara' stanziata negli stati di previsione della
spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste negli esercizi
finanziari dal 1957-58 al 1988-89.