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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La tabella V annessa al regio decreto 2 giugno 1924, n. 931, quale
risulta successivamente modificata, concernente assegni ai palombari
e sommozzatori della Marina e loro guide, e' sostituita dalla tabella
annessa alla presente legge.
Gli assegni di cui alla suddetta tabella e, in quanto applicabili,
le relative norme di corresponsione sono estesi agli altri militari
della Marina e ai militari dell'Esercito, dell'Aeronautica e del
Corpo della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni di
impiego di cui alla, tabella stessa.