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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il personale dipendente dall'Ente Autotrasporti Merci - E.A.M. - e
dalla Gestione raggruppamenti Autocarri - G.R.A. - che, da data non
posteriore al 28 febbraio 1957, presta servizio in qualita' di
distaccato presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - sara'
inquadrato, in numero non superiore a 190 unita', nelle categorie del
personale non di ruolo del medesimo Ispettorato generale,
disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dal
decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme
integrative e di attuazione, con decorrenza, ai soli effetti
giuridici, dalla data del distacco all'ispettorato generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Dalla stessa data ha inizio il computo dell'anzianita' di servizio
di cui agli articoli 1, 9 e 20 del decreto legislativo 4 aprile 1947,
n. 207, e successive norme integrative e di attuazione.