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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente
modificata con legge 4 gennaio 1951, n. 32, sono apportate le
seguenti modificazioni:
la vacazione di cui all'art. 31 e' fissata in lire 430 all'ora
per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto;
la vacazione di cui all'art. 32 e' fissata in lire 800 all'ora
per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.
Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma, dell'art. 33,
sono fissate in lire 430 per il geometra e in lire 250 per gli
aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500
per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.