Legge Ordinaria n. 974 del 07/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1957)
Modificazione alla tariffa per le prestazioni professionali dei geometri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alla  tariffa  degli  onorari  per le prestazioni professionali dei
geometri,  approvata  con legge 2 marzo 1949, n. 144, successivamente
modificata  con  legge  4  gennaio  1951,  n.  32,  sono apportate le
seguenti modificazioni:
    la  vacazione  di  cui all'art. 31 e' fissata in lire 430 all'ora
per il geometra e in lire 250 all'ora per gli aiutanti di concetto;
    la  vacazione  di  cui all'art. 32 e' fissata in lire 800 all'ora
per il geometra e in lire 500 all'ora per gli aiutanti di concetto.
  Le  aliquote  di maggiorazione di cui al primo comma, dell'art. 33,
sono  fissate  in  lire  430  per  il  geometra e in lire 250 per gli
aiutanti; quelle del secondo comma dello stesso articolo, in lire 500
per il geometra e lire 325 per gli aiutanti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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