Legge Ordinaria n. 976 del 09/10/1957 (Pubblicata nella G.U. del 29 ottobre 1957)
Provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della cittae del territorio di Assisi, nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nel  comune  di  Assisi,  per  quanto  attiene  al  centro  storico
cittadino e ai castelli medievali di Armenzano, Tordandrea, Porziano,
Palazzo;  Petrignano,  Sterpeto,  Bocca  Sant'Angelo,  San  Gregorio,
Torchiagina,  Mora,  Castelnuovo,  Beviglie,  Tordibetto,  Paganzano,
Petrata, per un'area delimitata da un raggio di 50 metri dall'esterno
delle  mura civiche medievali e dalle mura dei singoli castelli, e al
centro di Santa Maria degli Angeli per un raggio di 500 metri intorno
alla  Basilica omonima e nelle aree che si estendono per un raggio di
100  metri intorno ai restanti santuari, sono eseguiti a carico dello
Stato:
    a)  il  restauro  e  il  consolidamento delle opere monumentali e
d'arte;
    b)  la  sistemazione  o  l'apertura,  delle  strade di accesso ai
Santuari  ed  ai  monumenti  storici  francescani,  nonche' quelle di
allacciamento tra i medesimi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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