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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti privati dei Tribunali e delle Sezioni di Corte di
appello per i minorenni sono dovute le indennita' stabilite per i
giudici popolari di Corte d'assise di appello.