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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto comma dell'art. 338 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
cosi' modificato:
"Puo' altresi' il Prefetto, su motivata richiesta del Consiglio
comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in
carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di
sanita', quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano
gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di
rispetto di tale cimitero, delimitandone il perimetro in relazione
alla situazione dei luoghi, purche' nei centri abitati con
popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non
risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri
Comuni".