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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei
militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in
servizio di repressione del contrabbando in zona di vigilanza
doganale, come determinata dalle vigenti disposizioni, fatta
eccezione per i casi previsti dagli articoli 52, 53, primo comma, e
54 Codice penale e quando:
a) il contrabbandiere sia armato palesemente;
b) il contrabbando sia compiuto in tempo di notte;
c) i contrabbandieri agiscano raggruppati in non meno di tre
persone.