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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I velocipedi debbono essere muniti:
a) per la frenatura: di due freni indipendenti ad azione pronta
ed efficace;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di una luce bianca o
gialla; posteriormente di una luce rossa e di un idoneo dispositivo a
luce riflessa rossa. Inoltre i pedali debbono essere muniti di
dispositivi a luce riflessa arancione.
Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del precedente comma
non si applicano ai velocipedi durante lo svolgimento di competizioni
sportive.