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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 24 settembre 1958, n. 918,
concernente la proroga, delle disposizioni dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, relative alle riduzioni
dell'imposta erariale sui consumi di energia elettrica effettuati
nell'Italia meridionale ed insulare, con la seguente modificazione:
"Nell'articolo 1, le parole: "di cinque anni a decorrere dal 6
ottobre 1958" sono sostituite con le altre: "fino al 31 dicembre
1965".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 novembre 1958
GRONCHI
FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA