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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati Uniti d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d)
dell'art. 2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30
ottobre 1956 (integrato con gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28
gennaio 1 febbraio 1957, 26 marzo 1957 e 2 aprile 1957) e'
autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di milioni
15.875 di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia
meridionale ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n.
38.