Legge Ordinaria n. 102 del 08/02/1958 (Pubblicata nella G.U. del 8 marzo 1958)
Utilizzazione di parte del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America, stipulato il 30 ottobre 1956 e successivi emendamenti, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  valere sulle disponibilita' dei prestiti fatti dal Governo degli
Stati  Uniti  d'America al Governo italiano ai sensi della lettera d)
dell'art.  2 dell'Accordo sui prodotti agricoli, stipulato in data 30
ottobre  1956  (integrato  con  gli scambi di Note 7 gennaio 1957, 28
gennaio  1  febbraio  1957,  26  marzo  1957  e  2  aprile  1957)  e'
autorizzato  il  prelevamento  di somme fino all'ammontare di milioni
15.875  di lire da destinare ai finanziamenti industriali nell'Italia
meridionale  ed insulare contemplati dalla legge 12 febbraio 1955, n.
38.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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