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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per i
ciechi civili, previsto dall'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n.
632, nella misura di lire 4.200.000.000, e' elevato a lire
4.700.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57, a lire
5.200.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 ed a lire
8.900.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.