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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di disporre che le domande
di rimborso a titolo di inesigibilita' delle quote iscritte nei ruoli
posti in riscossione negli anni 1954 e precedenti, siano liquidati a
stralcio.
La liquidazione a stralcio e' ammessa per le sole quote comprese
nelle domande di rimborso tempestivamente presentate sino al 30
giugno 1956, per le quali la procedura a giudizio
dell'Amministrazione sia esaurita e sulle quali l'Intendenza di
finanza non abbia ancora emessa la decisione di primo grado.
Le richieste di liquidazione a stralcio, dirette al Ministero delle
finanze, debbono essere presentate alla competente Intendenza di
finanza entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.