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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 17 ottobre 1958, n. 938,
concernente il mantenimento in vigore, nella misura del cinquanta per
cento, della sovrimposta addizionale sulla benzina, di cui al primo e
secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n.
1267, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n.
1415, con le seguenti modificazioni:
All'art. 1 e' aggiunto il seguente comma:
"La sovrimposta addizionale, nella misura cosi' ridotta, sara'
abolita a partire dalle ore ventiquattro del 31 dicembre 1958".
Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 2-bis.
Sulle giacenze di benzina, superiori ai 20 quintali, esistenti alle
ore ventiquattro del 31 ottobre 1958 presso ogni deposito, stazione
di servizio, o apparecchio di distribuzione automatica, per uso
commerciale, per i quali esiste l'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio
1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio
1957, n. 474, e' concesso il rimborso nella misura del cinquanta per
cento della sovrimposta addizionale istituita con l'art. 4 del
decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415.
E' altresi' concesso il rimborso, nella misura del residuo
cinquanta per cento, della sovrimposta addizionale sulle giacenze di
benzina, superiori ai venti quintali, esistenti, presso ogni
deposito, stazione di servizio o apparecchio di distribuzione
automatica per uso commerciale, alle ore ventiquattro del 31 dicembre
1958.
Sono esclusi dal rimborso il carburante per turboreattori, la
benzina avio e quella non assoggettata alla sovrimposta addizionale
tanto nella misura intera quanto nella misura ridotta.
Art. 2-ter.
Per conseguire il rimborso gli esercenti degli impianti di cui al
precedente articolo devono presentare, non oltre il 10 gennaio 1959,
all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per
territorio, istanza in duplice copia, di cui una in carta legale,
diretta all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione trovasi
l'impianto.
La istanza, valevole come denuncia ai fini della giacenza, deve
contenere:
a) il nominativo ed il domicilio dell'esercente l'impianto;
b) la localita' dove si trova l'impianto;
c) la quantita', espressa in peso, della benzina per la quale
viene chiesto il rimborso.
L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione accerta la
regolarita' della denuncia, provvede alla liquidazione della
sovrimposta da rimborsare e trasmette gli atti alla competente
intendenza di finanza per la emissione dell'ordinativo di pagamento.
Art. 2-quater.
Sui quantitativi di benzina erogati fino a tutto il 31 ottobre 1958
dalle aziende petrolifere agli automobilisti e motociclisti stranieri
od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto nello Stato in
eccedenza alle quantita' ritirate dalle medesime aziende, entro la
stessa data, su autorizzazione del Ministero delle finanze, con il
pagamento della sovrimposta addizionale di cui al secondo comma
dell'art. 4 del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1267, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1956, n. 1415, e accordato
il rimborso della sovrimposta addizionale nella misura di lire 445 al
quintale.
Sui quantitativi di benzina erogati dalle aziende petrolifere fino
a tutto il 31 dicembre 1958, agli automobilisti e motociclisti
stranieri od italiani residenti all'estero nei viaggi di diporto
nello Stato in eccedenza alle quantita' ritirate dalle medesime
aziende, entro la stessa data, su autorizzazione del Ministero delle
finanze, con il pagamento della sovrimposta addizionale di lire 445
al quintale, e' accordato il rimborso della sovrimposta stessa nella
misura di lire 445 al quintale.
Art. 2-quinquies.
Chiunque presenta denuncia infedele decade dal beneficio del
rimborso, ed e' punito con la multa dal doppio al decuplo della
sovrimposta addizionale corrispondente alla differenza fra la
giacenza denunciata e quella esistente, e comunque non inferiore a
lire 200 mila, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.
La disposizione di cui al comma precedente e' stabilita in deroga
all'art. 24 del Codice penale.
Art. 2-sexies.
Alla copertura dell'onere, derivante dai rimborsi di cui agli
articoli 2-bis e 2-quater, si fa fronte con la riduzione di lire 300
milioni dallo stanziamento del capitolo 227 dello stato di previsione
della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1958-59.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - PRETI - BO -
TOGNI - MEDICI - ANDREOTTI
- GONELLA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA