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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a
disporre con il Ministro per il tesoro, la concessione di un
contributo statale negli interessi sui prestiti contratti dalle
cantine sociali e dagli enti gestori degli ammassi volontari di uve e
mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli
agricoltori conferenti.
Con il decreto previsto dal precedente comma saranno altresi'
determinate la misura del predetto contributo e le modalita' per la
liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di cui agli articoli
seguenti.