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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Qualora il concessionario di cui all'art. 45 della legge 11 gennaio
1957, n. 6, senza avere presentato l'istanza ivi prevista, abbia
adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, la
concessione stessa e' confermata, a domanda di parte, con decreto del
Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato
tecnico per gli idrocarburi. L'istanza di conferma deve essere
presentata nel termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi', 3 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - BO
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA