Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tariffe di vendita dei generi soggetti a monopolio fiscale sono
stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.
Con lo stesso decreto vengono indicate per ogni prezzo di tariffa
le quote spettanti rispettivamente al fornitore, all'Amministrazione
dei monopoli per spese di distribuzione ed al rivenditore. La parte
residua e' versata allo Stato quale quota fiscale.