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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le norme dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21
marzo 1946, n. 144, cessano di avere applicazione dal giorno della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - TAMBRONI
- GONELLA - ANDREOTTI -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA