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La Carriera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La legge 16 ottobre 1954, n. 989, e' prorogata per cinque anni a
decorrere dall'esercizio finanziario 1959-60 con le modifiche
risultanti dalla presente legge. Per la applicazione di questa e'
autorizzata la maggior spesa di lire 22 miliardi da iscriversi nello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in
ragione di 3 miliardi di lire per l'esercizio 1959-60, di 4 miliardi
di lire per l'esercizio 1960-61 e di 5 miliardi di lire per ciascuno
degli esercizi dal 1961-62 al 1963-64.