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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 10, relative al conglobamento parziale del
trattamento economico del personale aggregato degli Istituti di
prevenzione e di pena, sono sostituite con la tabella unica allegata
alla presente legge.
Le misure delle retribuzioni di cui alla predetta tabella unica si
riferiscono alla posizione iniziale dei singoli gruppi indicati nella
tabella medesima. Tali retribuzioni sono suscettibili di aumenti
periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per
cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nel
gruppo, senza demerito, del personale interessato.
Nella prima applicazione della presente legge, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui al secondo comma del
presente articolo, si ha riguardo all'anzianita' maturata nel gruppo
di appartenenza ed alle altre eventuali particolari circostanze che,
a termine delle disposizioni in vigore, possono determinare
l'anticipo dell'aumento biennale in corso di maturazione al 1 luglio
1956.