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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a
prelevare, dalla gestione di ammasso per contingente, grano fino ad
un massimo di un milione di quintali per provvedere, tramite gli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite in
relazione al fabbisogno familiare ed aziendale in favore dei
braccianti agricoli, dei salariati, dei mezzadri, dei coloni, dei
compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate
dalle avversita' atmosferiche e dalle alluvioni.