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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La Commissione di cui all'art. 9 del decreto legislativo
luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, concernente il pagamento dei
debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, e' soppressa e le
relative attribuzioni sono devolute al Commissariato di cui al
decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la
sistemazione dei contratti di guerra e recupero dei contributi
Il parere della predetta Commissione e' sostituito dalla decisione
del commissario a norma dell'art. 13 del citato decreto n. 674.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - GONELLA
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA