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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera b) del punto 1° dell'art. 10 della legge 21 novembre
1955, n. 1108, agli effetti di una piu' precisa e chiara
interpretazione, e' sostituita dalla seguente:
"agli ex senatori e deputati nonche' a quelli che fecero parte
dell'Assemblea costituente - in numero di sei all'anno conformemente
ai biglietti della serie B° e pur il periodo di anni cinque - sempre
quando non abbiamo diritto alla carta di libera circolazione".
L'art. 21 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, agli effetti di
una piu' precisa e chiara interpretazione, e sostituito dal
seguente:
"Le concessioni di viaggio a favore del personale delle ferrovie
dello Stato a riposo e rispettive famiglie, previste dalla presente
legge, ivi compreso il disposto dell'ultimo comma dell'art. 10, sono
egualmente accordate, per corrispondenza di gradi, al personale dei
ruoli organici delle Amministrazioni della Presidenza della
Repubblica e delle due Camere del Parlamento in servizio, nonche'
alle rispettive famiglie; e al medesimo personale a riposo, purche'
abbia compiuto un periodo minimo di venti anni di servizio presso le
suddette Amministrazioni, nonche' alle rispettive famiglie".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - ANGELINI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA