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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per adeguare i servizi tecnici della Zecca alle esigenze della
nuova monetazione, i posti del ruolo tecnico della stessa Zecca di
cui alla tabella E allegato VI alla legge 25 gennaio 1940, n. 4 ed al
quadro 30 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, sono aumentati di n. 2 unita' di cui una per
ciascuna delle qualifiche di primo capotecnico (coefficiente 325) e
capotecnico (coefficiente 271), ed integrati inoltre di altre quattro
unita' di cui una in ciascuna delle qualifiche di capotecnico
principale (coefficiente 402) e primo incisore (coefficiente 325) e
di due unita' nella qualifica di incisore (coefficiente 271).