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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto
comma dell'art. 34 e dal secondo comma dell'art. 68 dei testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e' portato da 32 a 35 anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - MONALDI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA