Legge Ordinaria n. 1174 del 30/12/1958 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1959 n. 11)
Modifica agli articoli 34 e 68 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  di eta' per i concorsi dei sanitari previsto dal quarto
comma  dell'art.  34 e dal secondo comma dell'art. 68 dei testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, e' portato da 32 a 35 anni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 dicembre 1958

                               GRONCHI

                                                    FANFANI - MONALDI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: GONELLA
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)