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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli 2, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28 e 29
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1952, n. 656, sono sostituiti dai seguenti:
Art. 2. - "Gli uffici locali sono distinti nei gruppi A, B, C, D,
E. Gli uffici di minore importanza sono denominati agenzie. La
distinzione tra agenzie ed uffici locali e la classificazione di essi
in gruppi sono fatte in base alla loro importanza da valutarsi con i
criteri stabiliti nel regolamento.
Gli uffici locali e le agenzie sono gestiti nei modi previsti dalle
disposizioni seguenti e dal regolamento".
Art. 7. - "A ciascun ufficio locale e' preposto un direttore
coadiuvato in modo continuativo da uno o piu' ufficiali.
Nei casi di assenza o di impedimento del direttore dell'ufficio,
l'ufficiale delegato assume di diritto la reggenza dell'ufficio
previo accertamento dello stato di cassa; nei casi di vacanza o
qualora si preveda che la assenza o l'impedimento debbano protrarsi
per oltre sessanta giorni continuativi, la reggenza e' assunta previa
passaggio di gestione.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche
quando l'impedimento derivi da incarico, previsto dalle norme
vigenti, presso gli organi collegiali dell'Amministrazione o presso
il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.
A ciascuna agenzia e' preposto un titolare. Per i casi di assenza,
impedimento o di altre necessita', il titolare di agenzia viene
sostituito o coadiuvato da un coadiutore da lui nominato, con
l'approvazione del direttore provinciale competente.
Durante l'assenza del titolare di agenzia per congedo o aspettativa
per infermita' o per incarichi o distacchi, di cui al comma terzo del
presente articolo, la reggenza, per i primi novanta giorni, e'
assunta dal coadiutore il quale esplica il servizio sotto la
responsabilita' diretta del titolare. A questi e' corrisposta una i
indennita', per ogni giornata di assenza, nella misura di un
trentesimo del trattamento economico mensile iniziale relativo al
coefficiente 153 della tabella unica degli stipendi annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale
indennita' e' pagata al coadiutore. Durante i giorni in cui
l'Amministrazione corrisponde al titolare l'indennita', viene sospeso
il contributo per il coadiutore, ragguagliato in ore di
straordinario, previsto dall'art. 28, secondo comma.
Dopo novanta giorni di assenza del titolare nei casi previsti dal
comma precedente, qualora si preveda che il titolare non possa
riassumere entro breve termine la gestione dell'agenzia, la reggenza
continua previo passaggio di gestione. La reggenza e' altresi'
assunta di diritto dal coadiutore, previo passaggio di gestione, nei
casi di sospensione del titolare, di collocamento in aspettativa per
motivi di famiglia, e di vacanza della agenzia, salvo, per
quest'ultimo caso, quanto e' disposto nell'art. 16. In tale
eventualita' spetta di diritto al coadiutore reggente, dalla data del
passaggio di gestione e per la durata di questa, il trattamento
economico iniziale di cui al coefficiente 153 della tabella unica
degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19, oltre l'indennita' di cui all'art. 50 ed il
compenso per i servizi accessori di cui all'art. 28, primo comma.
Il coadiutore, che, previo passaggio di gestione, abbia compiuto
almeno un anno di effettivo servizio come reggente dell'agenzia, puo'
assentarsi dall'ufficio per non piu' di trenta giorni complessivi con
la preventiva autorizzazione della direzione provinciale. Puo' essere
consentita una ulteriore assenza per malattia per un periodo
complessivo non superiore a tre mesi in un anno, oltre il quale viene
esonerato dall'incarico. Durante le dette assenze, spettano al
reggente il trattamento economico previsto dal sesto comma del
presente articolo, il compenso e il contributo di cui all'art. 28.
Il reggente assente e' tenuto a farsi sostituire, sotto la sua
diretta responsabilita' ed a sue spese, dal coadiutore.
Qualora, la reggenza dell'agenzia sia assunta dal coniuge o dal
figlio non coniugato o dai un parente o da un affine entro il secondo
grado del titolare con lui convivente, le indennita' ed il
trattamento economico dovuti al coadiutore reggente sono ridotti
della meta', salvo i casi di assenza del titolare per aspettativa per
motivi di famiglia o di vacanza dell'agenzia.
Quando si debba far luogo al passaggio di gestione, ai sensi dei
precedenti commi, e non sussista la possibilita' di provvedere in
base alle disposizioni contenute nei comuni stessi, ovvero ricorrano
particolari motivi che giustifichino di provvedere diversamente, il
direttore provinciale ha facolta' di affidare la reggenza:
a) negli uffici locali, ad un ufficiale o ad un impiegato di
ruolo;
b) nelle agenzie, ad un coadiutore cessato dall'incarico non per
sua colpa, ed, in via subordinata, ad un ufficiale o ad un impiegato
di ruolo.
Il provvedimento del direttore provinciale deve essere
immediatamente comunicato al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni.
I recapiti sono concessi in base a convenzioni che ne stabiliscono
le condizioni e le modalita'.
Alle ricevitorie e' addetto un ricevitore e ai posti di
portalettere un portalettere, con le norme di cui alla sezione VI del
presente decreto".
Art. 9. - "I posti di direttore di ufficio locale sono messi a
concorso non oltre un anno dalla, vacanza; i posti di titolare di
agenzia e di ricevitoria, ed i posti di portalettere sono messi a
concorso o assegnati senza concorso non oltre l'anno
dall'accertamento della disponibilita' di essi.
Il concorso e' unico per tutte le agenzie e per tutti gli uffici
locali di ciascun gruppo".
Art. 10. - "Per partecipare ai concorsi di cui all'art. 8 occorre:
a) per gli uffici locali dei gruppi A, B e C, che il concorrente
abbia da almeno cinque anni la direzione di altro ufficio locale e
rivesta la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo pari o
inferiore di non piu' di due gruppi;
b) per gli uffici locali di gruppo D, che il concorrente abbia la
qualifica di direttore di ufficio locale e sia stato titolare di
ufficio locale o di agenzia almeno per tre anni complessivamente;
c) per gli uffici locali di gruppo E, che il concorrente abbia
almeno tre anni di servizio, comunque prestato, in qualita' di
direttore di ufficio locale, di titolare di agenzia o di ufficiale.
Se il servizio e' stato prestato nella sola qualita' di ufficiale, i
tre anni si computano a decorrere dalla data di iscrizione nell'albo
nazionale o nel quadro di riserva;
d) per le agenzie, che il concorrente rivesta la qualifica di
titolare di agenzia o di ufficiale o di coadiutore ed abbia una
anzianita' di almeno due anni come titolare di agenzia, ovvero di
almeno tre anni complessivamente nelle altre qualifiche.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione.
Non e' ammessa la partecipazione di direttori di ufficio locale a
concorsi per uffici locali di gruppo inferiore a quelli di cui siano
titolari".
Art. 13. - "L'assegnazione agli uffici locali ed alle agenzie dei
vincitori dei concorsi di cui all'art. 10, ha luogo in base alla
graduatoria di merito e seguendo l'ordine di preferenza delle sedi
che ciascuno di essi e' tenuto ad indicare.
Coloro che non accettino gli uffici richiesti e loro assegnati, o
che siano dichiarati di ufficio rinunciatari per non avere raggiunto
nel termine prefisso la sede accettata, non possono, per un triennio
dalla data di assegnazione, partecipare ad altri concorsi.
Il concorrente che per due volte consecutive rinunci all'ufficio
assegnatogli o ne sia dichiarato rinunciatario, e' escluso da
successivi concorsi per la durata di un quinquennio".
Art. 14. - "I posti di titolare di agenzia sono assegnati senza
concorso sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali,
con provvedimento del direttore provinciale:
a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali
legalmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del
titolare deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta
inabilita' fisica o cessato dal servizio per limiti di eta' ai sensi
dell'art. 45. Non ha titolo all'assegnazione il coniuge che abbia
raggiunto l'eta' di sessantacinque anni. L'avente titolo
all'assegnazione, oltre i requisiti generali previsti dall'art. 8,
deve avere rivestito nell'ultimo decennio, per almeno due anni,
presso uffici locali o agenzie le qualifiche di coadiutore, di
ufficiale o di reggente, ovvero qualifiche equivalenti ai sensi del
successivo art. 97, adempiendo lodevolmente alle relative incombenze.
Qualora l'avente diritto sia privo di sufficienti mezzi economici, il
periodo minimo di due anni e' ridotto ad un anno;
b) al coadiutore, o al coadiutore con funzioni di reggente, che
rivesta tali qualifiche nell'agenzia resasi vacante o che
nell'agenzia medesima abbia rivestito, anche non continuativamente,
le dette qualifiche, o qualifiche equivalenti ai sensi del successivo
art. 97, per almeno sette anni complessivamente nell'ultimo decennio
adempiendo lodevolmente alle relative incombenze e che ne sia
riconosciuto idoneo. Le assegnazioni previste dalla presente lettera
b) non si conferiscono nei casi di vacanza dell'agenzia conseguente a
trasferimento a richiesta, e nei casi di dimissioni per matrimonio
con aumento del servizio utile a pensione ai sensi dell'art. 126,
comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, qualora
l'aspirante sia coniuge o figlio della titolare dimissionaria,
nonche' quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla
lettera a);
c) al titolare di ricevitoria trasformata in agenzia che abbia
prestato almeno tre anni di effettivo e lodevole servizio in tale
qualita' e che sia in possesso della licenza di scuola media di primo
grado o titolo equipollente. Il titolare di ricevitoria, che non sia
in possesso di detti requisiti, e' assegnato ad altro posto di
ricevitore o portalettere ai sensi dell'art. 62, lettera d).
I provvedimenti di cui ai precedenti commi sono pubblicati nel
Bollettino ufficiale del Ministero".
Art. 15. - "Le domande degli aventi titolo all'assegnazione di
agenzie in base all'art. 14, lettere a), b) e c), debbono essere
prodotte alla direzione provinciale competente, a pena di decadenza,
entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della vacanza
dell'agenzia o della trasformazione della ricevitoria in agenzia sul
Bollettino ufficiale del Ministero, con la dichiarazione che le
condizioni richieste per la nomina sussistono al momento della
vacanza stessa, salvo che per il titolo di studio ove l'interessato
si riservi di conseguirlo entro due anni dalla predetta data di
pubblicazione".
Art. 16. - "Agli aventi titolo all'assegnazione senza concorso,
riconosciuti idonei ed in possesso del titolo di studio, e' conferita
la reggenza dell'agenzia, in attesa della nomina definitiva.
La disposizione del comma precedente puo' essere applicata anche
agli aventi titolo all'assegnazione in base alle lettere a), b) e c)
dell'art. 14, i quali abbiano tempestivamente chiesta, per il
conseguimento del titolo di studio, la proroga di due anni di cui al
precedente articolo. La reggenza cessa di diritto alla scadenza della
proroga medesima".
Art. 17. - "Qualora in seguito a revisione gli uffici locali o le
agenzie vengano classificati in gruppo o categoria superiore, i
relativi titolari rimangono nei rispettivi uffici conseguendo subito
il trattamento economico stabilito per il gruppo immediatamente
superiore a quello in cui erano classificati, purche' siano in
possesso del titolo di studio richiesto per tale gruppo e nell'ultimo
quinquennio abbiano riportato una qualifica non inferiore a quella di
"buono".
Il trattamento economico immediatamente superiore a quello
attribuito in applicazione del precedente comma, sia esso dipendente
dalla classifica anzidetta sia da una successiva classifica, viene
concesso, con l'osservanza delle norme e condizioni suindicate, dopo
il decorso di almeno un biennio, sempre che a tale epoca l'ufficio
conservi la classifica gia' attribuitagli.
Nei casi previsti dai precedenti commi, al personale provvisto di
stipendio superiore a quello iniziale spettante per il nuovo gruppo o
categoria sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici
necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente
superiore a quello spettante all'atto della riclassificazione.
I direttori di ufficio locale, che in relazione alle disposizioni
dei precedenti commi vengano ad avere il trattamento economico
inferiore a quello corrispondente al gruppo in cui l'ufficio e' stato
riclassificato, sono considerati, ai fini dei trasferimenti, cambi o
assegnazioni previsti dal presente decreto, come direttori di ufficio
del gruppo corrispondente al coefficiente in base al quale e'
determinato il loro trattamento economico.
Nell'ipotesi di cui al primo comma, il titolare che non sia in
possesso del titolo di studio richiesto, ovvero non sia ritenuto
meritevole, e' destinato, sentita in quest'ultimo caso la Commissione
centrale per gli uffici locali, ad altro ufficio locale del gruppo
cui apparteneva l'ufficio prima della riclassificazione o ad agenzia
di pressoche' uguale importanza di quella da lui gestita.
Qualora l'ufficio locale venga classificato in gruppo inferiore o
trasformato in agenzia, il direttore che non chieda di rimanervi e'
destinato ad altro ufficio locale dello stesso gruppo cui apparteneva
prima l'ufficio predetto anche se di minore importanza. Ove rimanga
nello stesso ufficio, passa nel quadro corrispondente al nuovo gruppo
o categoria, in cui l'ufficio stesso e' stato classificato ed ha
diritto al relativo trattamento economico con la computazione degli
aumenti periodici maturati dalla data di iscrizione nell'albo, con un
massimo non eccedente il trattamento economico in atto goduto.
Qualora l'agenzia, venga, soppressa o trasformata in ricevitoria
ovvero l'ufficio locale venga soppresso, il titolare e' destinato ad
altra agenzia di pressoche' uguale importanza o ad altro ufficio
locale dello stesso gruppo".
Art. 24. - "In materia di aspettative e congedi si applicano ai
direttori di ufficio locale ed ai titolari di agenzia, in quanto non
sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme vigenti per
il personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni.
L'aspettativa per infermita', e' disposta, d'ufficio o a domanda,
con provvedimento del competente direttore provinciale quando sia
accertata l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente
la regolare prestazione del servizio".
Art. 26. - "Gli uffici locali dei gruppi A, B, C, D ed E restano
aperti al pubblico nei giorni feriali, di regola, per otto ore al
giorno; le agenzie restano aperte sette o cinque ore secondo la loro
importanza determinata con i criteri stabiliti dal regolamento. Entro
i limiti sopra previsti, gli orari di servizio sono stabiliti dai
direttori provinciali.
L'Amministrazione, sentito il parere della Commissione centrale per
gli uffici locali, puo' disporre limiti di orario diversi da quelli
normali.
L'orario di servizio del personale degli uffici locali e'
normalmente di sette ore giornaliere che possono essere ripartite in
piu' turni".
Art. 27. - "Ai direttori di ufficio locale ed ai titolari di
agenzia e' attribuito il trattamento economico di cui ai seguenti
coefficienti previsti dalla tabella unica degli stipendi annessa al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, salvo
quanto disposto nel primo comma, dell'art. 17:
1) Direttore di ufficio locale di gruppo A: coefficiente 402;
2) Direttore di ufficio locale di gruppo B: coefficiente 340;
3) Direttore di ufficio locale di gruppo C: coefficiente 301;
4) Direttore di ufficio locale di gruppo D: coefficiente 284;
5) Direttore di ufficio locale di gruppo E: coefficiente 240;
6) Titolare di agenzia: coefficiente 211.
A detto personale sono attribuite le competenze accessorie previste
per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni nei casi e misure stabiliti nella legge 8 agosto
1957, n. 776, e successive modificazioni.
Ai direttori di ufficio locale di gruppo A e' concessa una
maggiorazione del cinquanta per cento sull'importo del premio di
produzione di cui all'art. 15 della summenzionata legge 8 agosto
1957, n. 776, quando il lavoro dell'ufficio, valutato con i criteri
fissati nel regolamento, superi i 25.000 punti.
In caso di passaggio a uffici di gruppo o categoria superiore, al
personale provvisto di stipendio superiore a quello iniziale
spettante per il nuovo gruppo o categoria sono attribuiti nella nuova
posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare lo stipendio
di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento del
passaggio.
Sono concessi, con provvedimento del direttore provinciale, gli
aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, ai
direttori degli uffici locali dei singoli gruppi ed ai titolari delle
agenzie per ciascun biennio di permanenza nella stessa qualifica
senza demerito".
Art. 28. - "L'Amministrazione ha facolta' di affidare alle agenzie
servizi accessori di trasporto e recapito degli oggetti postali. In
tal caso e' dovuto al titolare dell'agenzia un Compenso aggiuntivo da
determinarsi in relazione all'entita' e alla durata della prestazione
nei modi previsti dal regolamento.
Al titolare dell'agenzia e' dovuto, inoltre, un contributo nella
spesa per il coadiutore in misura corrispondente al compenso
giornaliero da una quattro ore di lavoro straordinario secondo la
diversa importanza dell'agenzia nel modo stabilito dal regolamento.
Per la determinazione del contributo della spesa per il coadiutore
si tiene conto della misura prevista, dalle disposizioni vigenti per
il compenso per servizio straordinario al personale avente il
trattamento economico di cui al coefficiente 193 della tabella unica
degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
Nessun contributo per il coadiutore e dovuto ai titolari di agenzia
con orario al pubblico non superiore a cinque ore".
Art. 29. - "Ai direttori e reggenti di ufficio locale ed ai
titolari e reggenti di agenzia, l'Amministrazione corrispondente per
le spese di gestione un assegno forfettario nella misura, e nei modi
previsti dal regolamento.
Nei casi in cui particolari esigenze degli uffici richiedano una
integrazione dell'assegno di cui al precedente comma,
l'Amministrazione, a domanda degli interessati, sentita la
Commissione centrale per gli uffici locali determina a maggior somma
da rimborsare. In tali eventualita', l'Amministrazione puo' concedere
congrui anticipi.
Fanno parte delle spese di gestione quelle relative all'arredamento
dei locali dell'agenzia, alla manutenzione ordinaria dei locali e dei
mobili, alla pulizia, alla illuminazione, al riscaldamento, ai
materiali di cancelleria, e a quanto altro occorra per la gestione
dell'ufficio.
All'affitto dei locali e all'arredamento degli uffici locali
provvede direttamente l'Amministrazione.
Rimangono in vigore gli obblighi assunti dai Comuni o da altri
soggetti per provvedere gratuitamente ai locali e ad altre
prestazioni attinenti ai servizi accessori.
Non e' dovuto il rimborso delle spese di gestione per le agenzie
con orario al pubblico non superiore a cinque ore, eccezion fatta per
la spesa relativa al riscaldamento dei locali. A tale rimborso si
provvede con i criteri stabiliti dal regolamento.
Alle spese di gestione, l'Amministrazione, ove lo ritenga, puo'
provvedere direttamente, in tutto o in parte, riducendo in equa
misura l'assegno forfettario di cui al primo comma.".