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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi
contributi per il settori dell'agricoltura della Cassa unica per gli
assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B
annessa alla presente legge.