Legge Ordinaria n. 1206 del 17/12/1958 (Pubblicata nella G.U. del 26 gennaio 1959 n. 20)
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi
contributi  per il settori dell'agricoltura della Cassa unica per gli
assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B
annessa alla presente legge.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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