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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I limiti di eta' stabiliti dalla tabella n. 3 annessa alla legge 10
aprile 1954, n. 113, per la cessazione dal servizio permanente dei
generali di squadra aerea, di divisione aerea e di brigata aerea sono
modificati come segue:
generali di squadra aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 60
generali di divisione aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 58
generali di brigata aerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 57
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1958
GRONCHI
FANFANI - SEGNI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA