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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 60 milioni di lire, da iscrivere nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste relativo all'esercizio finanziario 1958-59, per
concedere un contributo straordinario di lire 30 milioni a favore del
Segretariato nazionale della montagna e di lire 30 milioni a favore
dell'Unione nazionale dei Comuni ed Enti montani.