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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 57 del Codice penale e' sostituito dai seguenti:
"Art. 57. (Reati commessi col mezzo della stampa periodica). -
Salva la responsabilita' dell'autore della pubblicazione e fuori dei
casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il
quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto
il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione
siano commessi reati, e' punito, a titolo di colpa, se un reato e'
commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura
non eccedente un terzo".
"Art. 57-bis. (Reati commessi col mezzo della stampa non
periodica). - Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di
cui al precedente articolo si applicano all'editore, se l'autore
della pubblicazione e' ignoto o non imputabile, ovvero allo
stampatore, se l'editore non e' indicato o non e' imputabile".